Art. 2.

      1. I centri anziani e le associazioni iscritti al registro nazionale delle associazioni di promozione sociale per il tramite di associazioni nazionali di promozione sociale cui aderiscono o ai registri regionali delle stesse hanno diritto alla esenzione totale dal pagamento del canone di abbonamento alla RAI - Radiotelevisione italiana spa, purché l'uso del mezzo televisivo sia attivato all'interno della sede degli stessi centri e associazioni e gli spettatori siano iscritti agli stessi. Il Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, sentiti le associazioni nazionali interessate e il Consiglio di amministrazione della RAI - Radiotelevisione italiana spa, adotta, con proprio decreto, il regolamento per l'attuazione

 

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delle disposizioni di cui al presente articolo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.